domenica 7 settembre 2008

IMMUNITA’ PARLAMENTARE E POTERE DEI GIUDICI

L’immunità parlamentare viene da lontano. E’ il frutto di una lunga lotta tra il nascente parlamento e il sovrano inglese. Il concetto della divisione dei poteri era ancora nella mente di Dio.

Nel Medioevo, il sovrano assommava tutti i poteri: legislativo, esecutivo, giudiziario e poteva disporre, a suo piacere, dei beni e della libertà dei suoi sudditi.

Era un sovrano assoluto, anche se in Inghilterra questo non è stato mai completamente vero. A partire dal 1215, i baroni, che erano il vero contropotere all’interno dello stato, costrinsero Giovanni Senza Terra a firmare la MAGNA CARTA, il primo documento di valore costituzionale.

La MAGNA CARTA era riuscita ad imporre alcuni limiti al potere del re. Nei secoli successivi, il nascente parlamento cercò di estendere questi limiti fino ad includervi l’IMMUNITA’ DEL PARLAMENTARE.

Ma, fino al XV secolo, al parlamentare non era riconosciuta alcuna immunità. Bastava che egli usasse un linguaggio non troppo ossequioso verso il sovrano per essere arrestato ed imprigionato. Riacquistava la sua libertà solo quando il re ne decideva la scarcerazione.

Questo potere di privare della libertà il parlamentare, che “aveva espresso troppo liberamente il proprio pensiero sulle questioni di Stato”, costituiva per il sovrano un deterrente formidabile per piegare ai propri voleri il singolo parlamentare.

Con la nascita dello STATO DEMOCRATICO, che introdusse il principio della DIVISIONE DEI POTERI (legislativo, esecutivo, giudiziario), l’IMMUNITA’ PARLAMENTARE divenne un anacronismo che sopravviveva a se stessa.

Anche se fu introdotto il correttivo che la Camera di appartenenza (Senato o Camera dei deputati) poteva dare, su richiesta della magistratura, l’autorizzazione a procedere contro un parlamentare che si era reso colpevole di reati che prevedevano l’arresto.

Nella realtà dei fatti, però, ogni forza politica faceva quadrato attorno al proprio parlamentare e l’IMMUNITA’ divenne un intralcio alla giustizia.

Ma la sua cancellazione innescò un problema antico, ma di nuovo conio: l’arresto facile. Se prima l’EQUILIBRIO TRA I POTERI veniva sistematicamente rotto dal PARLAMENTO, questa volta è la MAGISTRATURA che tende a travalicare i suoi limiti democratici.

Il potere di arresti facili, al di fuori della criminalità comune, non deve e non può essere concesso a nessuno. Di questo potere una certa magistratura in Italia ne sta facendo un abuso. Non sempre giustificato dalla gravità del reato.

Un eccessivo potere dei giudici può diventare pernicioso per la democrazia. Pensiamoci finché siamo in tempo.

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